Art. 1837 cc - Libretti in favore di minore

Il minore che ha compiuto diciotto anni può validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione del suo legale rappresentante. Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Articolo abrogato dall'art. 11, L. 8 marzo 1975, n. 39.