Art. 1900 cc - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.



Clausola Nulla per fatto accidentale

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito.
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 23762 del 29 luglio 2022)

Autore del fatto colposo terzo legato da contratto

In tema di assicurazione, l'assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 1900, secondo comma, cod. civ., non solo quando il sinistro è stato cagionato con dolo o colpa grave da soggetto del quale l'assicurato deve rispondere, ma anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'accidente sia un terzo, sia pure contrattualmente legato all'assicurato, salvo che con apposita clausola - da approvare specificamente e per iscritto, in quanto limitativa della responsabilità dell'assicuratore - non sia stata esclusa l'indennizzabilità dei danni derivanti da colpa grave delle persone incaricate della custodia del bene assicurato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'indennizzo del danno derivante dal furto di un'autovettura a noleggio, che l'utilizzatore aveva lasciato aperta e con le chiavi inserite).
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1430 del 27 gennaio 2015)

Colpa grave generica

La colpa grave prevista dall'art. 1990, primo comma, c.c., che esclude — salvo patto contrario — la responsabilità dell'assicuratore, non deve essere commisurata (come, invece, nella previsione di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c.) ad un particolare onere di diligenza, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'assicurato.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2995 del 28 marzo 1994)