La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Tribunale di Modena, sentenza 18 maggio 2009, n. 646 - Corte di Appello di Roma, sez. I, sentenza 13 luglio 2009 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22855.