Art. 2043 cc - Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



1. Elementi costitutivi dell’illecito aquiliano
La responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone la concorrente presenza di una condotta dolosa o colposa, di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento lesivo e di un danno-conseguenza risarcibile.
Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8183.

2. Il danno-conseguenza non è “in re ipsa”
La mera lesione di una situazione giuridicamente protetta non basta a far sorgere l’obbligazione risarcitoria: occorre allegare e provare le conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali, effettivamente derivate dall’illecito.
Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. 33645.

3. Unità logica di danno ingiusto e danno-conseguenza
Il danno-conseguenza non è un posterius estraneo al danno ingiusto, ma concorre a determinarne il contenuto risarcibile secondo i criteri della perdita subita e del mancato guadagno.
Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. 33645.

4. Onere della prova a carico del danneggiato
Chi domanda il risarcimento deve provare il fatto illecito, il danno, il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio, nonché, nella responsabilità aquiliana ordinaria, il dolo o la colpa del convenuto.
Corte d’appello di Bari, sez. III, 1° settembre 2025, n. 1252.

5. Incertezza causale e rigetto della domanda
Se, all’esito dell’istruttoria, permane l’incertezza sulla causa del danno o sulla riconducibilità di esso alla condotta del convenuto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Corte d’appello di Bari, sez. III, 1° settembre 2025, n. 1252.

6. Prova del nesso anche per presunzioni
Il nesso causale costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e può essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2013, n. 14027.

7. Criterio civilistico del “più probabile che non”
Nell’accertamento dell’illecito civile, il nesso causale va verificato secondo il criterio della probabilità prevalente: il giudice deve individuare, fra le ipotesi plausibili, quella che abbia ricevuto la maggiore conferma dagli elementi istruttori.
Cass. pen., sez. IV, 10 marzo 2026, n. 9213.

8. Causalità materiale e causalità giuridica
La causalità materiale riguarda il rapporto tra condotta ed evento lesivo; la causalità giuridica seleziona invece le conseguenze dannose risarcibili in quanto immediate e dirette, secondo l’art. 1223 c.c.
Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2022, n. 33645.

9. Concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento
Il fatto colposo della vittima che concorra a produrre l’evento dannoso rileva, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., sul piano della causalità materiale e comporta la proporzionale riduzione del risarcimento.
Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2025, n. 26798.

10. Aggravamento del danno dopo l’evento
L’art. 1227, comma 2, c.c. opera su un piano diverso: riguarda le conseguenze che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza e incide sul danno risarcibile, non sulla produzione dell’evento originario.
Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2026, n. 15651.

11. Concausa naturale e responsabilità integrale
Una condizione naturale preesistente della vittima non giustifica, di per sé, una riduzione proporzionale del risarcimento: l’autore dell’illecito risponde delle conseguenze causalmente riconducibili alla lesione anche se la persona danneggiata era già vulnerabile.
Cass. civ., sez. III, ord. 2 aprile 2026, n. 8260.

12. Concorso del pedone investito
La presunzione di responsabilità del conducente non esclude l’accertamento dell’imprudenza del pedone investito e l’eventuale concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.
Cass. civ., sez. III, ord. 1° giugno 2026, n. 17209.

13. Responsabilità omissiva della pubblica amministrazione
La responsabilità omissiva richiede l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento: senza tale dovere, l’omissione non è causalmente e giuridicamente imputabile al soggetto chiamato a rispondere.
Cass. civ., sez. III, ord. 14 novembre 2022, n. 33470.

14. Danni da animali randagi
Per i danni causati da animali randagi si applica la regola generale dell’art. 2043 c.c., non quella dell’art. 2052 c.c.; il danneggiato deve individuare l’ente pubblico cui la normativa attribuisce il compito di controllo e cattura degli animali.
Cass. civ., sez. III, ord. 14 novembre 2022, n. 33470.

15. Risarcimento contro la pubblica amministrazione
Nell’azione risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione, il privato deve dimostrare tutti gli elementi dell’illecito, inclusi fatto, colpa dell’apparato amministrativo, danno ingiusto, danno-conseguenza e nesso causale.
Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8183.

16. Affidamento del privato e buona fede della pubblica amministrazione
L’affidamento incolpevole del privato sull’operato coerente e corretto dell’amministrazione costituisce una situazione meritevole di tutela; la sua lesione può fondare responsabilità quando derivi dalla violazione dei doveri di buona fede, protezione e informazione.
Cass. civ., Sez. Unite, 25 settembre 2025, n. 26080.

17. Spese legali stragiudiziali come danno patrimoniale
Le spese sostenute per assistenza legale stragiudiziale sono risarcibili quando risultino necessarie, congrue e causalmente collegate alla condotta colposa del responsabile; non sono allora qualificabili come spese superflue.
Cass. civ., sez. III, ord. 23 giugno 2026, n. 21289.

18. Responsabilità del sanitario strutturato
L’esercente la professione sanitaria che operi nell’ambito di una struttura, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale verso il paziente, risponde secondo il modello extracontrattuale dell’art. 2043 c.c.
Trib. Vicenza, 22 febbraio 2024, n. 1951.

19. Prova nella responsabilità sanitaria extracontrattuale
Nell’azione contro il sanitario soggetto al regime aquiliano, il paziente deve provare dolo o colpa, nesso causale materiale tra condotta e lesione della salute, nonché nesso causale giuridico tra lesione e conseguenze patrimoniali o non patrimoniali dedotte.
Trib. Vicenza, 22 febbraio 2024, n. 1951.

20. Prescrizione dell’azione contro il medico
L’azione risarcitoria contro il sanitario strutturato, se fondata sull’art. 2043 c.c., è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui il danno sia percepibile come conseguenza riconoscibile dell’altrui condotta.
Trib. Patti, 17 giugno 2026, n. 543.

21. Danno dei congiunti di un paziente deceduto
La domanda proposta dai congiunti per la perdita del rapporto parentale è proposta iure proprio e ha natura extracontrattuale; essi devono provare la colpa della struttura e il nesso causale tra la condotta sanitaria e il decesso.
Cass. civ., sez. III, ord. 15 luglio 2026, n. 23329.

22. Danno parentale e danno biologico del superstite
La perdita di un congiunto può determinare, oltre al danno da lesione del rapporto parentale, un autonomo danno biologico del superstite, purché sia dimostrata un’effettiva compromissione della salute psicofisica.
Cass. civ., sez. III, ord. 7 settembre 2023, n. 26140.

23. Danno morale e danno dinamico-relazionale
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve considerare distintamente la sofferenza interiore della vittima e il peggioramento delle relazioni e delle abitudini di vita, evitando tuttavia duplicazioni risarcitorie.
Cass. civ., sez. III, ord. 16 luglio 2024, n. 19633.

24. Nessuna duplicazione tra danno biologico ed esistenziale
Costituisce duplicazione risarcitoria riconoscere congiuntamente il danno biologico e un autonomo danno “esistenziale” che ne riproduca le medesime conseguenze; resta invece possibile distinguere il danno morale dal pregiudizio dinamico-relazionale.
Cass. civ., sez. III, ord. 7 settembre 2023, n. 26140.

25. Prova del danno da perdita del rapporto parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale richiede la prova, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio morale e dinamico-relazionale; non è invece indispensabile dimostrare un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita.
Cass. civ., sez. III, ord. 27 luglio 2025, n. 21573.

26. Personalizzazione del danno non patrimoniale
Lo sconvolgimento delle abitudini di vita non è presupposto necessario del danno parentale, ma può giustificare la personalizzazione del risarcimento se allegato e provato con circostanze specifiche.
Cass. civ., sez. III, ord. 27 luglio 2025, n. 21573.

27. Effettività della relazione familiare
Il danno da perdita del rapporto parentale spetta iure proprio soltanto quando sia provata l’effettività e la consistenza della relazione personale tra il superstite e il defunto; il mero rapporto formale di parentela non è sempre sufficiente.
Cass. civ., sez. III, ord. 19 giugno 2026, n. 20856.

28. Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Una stessa condotta può fondare sia responsabilità contrattuale sia extracontrattuale quando violi, oltre a un obbligo nascente dal contratto, anche un diritto assoluto della persona, quale l’incolumità, l’onore o la proprietà.
Cass. civ., sez. III, ord. 28 dicembre 2023, n. 36270.

29. Scelta dell’azione risarcitoria
In presenza di concorso tra titoli di responsabilità, il danneggiato può scegliere l’azione più favorevole, fermo restando che la tutela contrattuale presenta ordinariamente un regime probatorio più favorevole, mentre quella extracontrattuale è soggetta al termine di prescrizione proprio dell’illecito.
Cass. civ., sez. III, ord. 28 dicembre 2023, n. 36270.

30. Responsabilità precontrattuale
La violazione della buona fede nello svolgimento delle trattative, disciplinata dall’art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale e segue le relative regole in materia di onere della prova.
Trib. Patti, 4 settembre 2025, n. 885.



L’art. 2043 c.c. contiene la clausola generale della responsabilità extracontrattuale: chiunque cagioni ad altri, con dolo o colpa, un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. La norma esprime il principio del neminem laedere, cioè il dovere generale di non ledere ingiustamente la sfera giuridica altrui.

La fattispecie ha struttura complessa. Per ottenere il risarcimento non è sufficiente dimostrare di avere subito un pregiudizio: occorre provare una condotta umana, commissiva oppure omissiva, la sua antigiuridicità, il dolo o la colpa dell’autore, il danno effettivamente prodotto e il rapporto causale tra condotta e danno. Il nesso causale è normalmente valutato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”; l’incertezza probatoria, in linea generale, ricade sul danneggiato.

Il danno ingiusto consiste nella lesione non giustificata di un interesse protetto dall’ordinamento. Può riguardare diritti patrimoniali, proprietà, possesso, salute, onore, reputazione, riservatezza, rapporti familiari, affidamento qualificato e altre posizioni giuridiche meritevoli di tutela. Tuttavia, il danno non è mai automaticamente risarcibile “in re ipsa”: devono essere individuate e dimostrate le concrete conseguenze pregiudizievoli.

La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è essenziale. La prima stabilisce se l’evento lesivo sia attribuibile alla condotta; la seconda delimita quali perdite patrimoniali e quali pregiudizi non patrimoniali siano conseguenza risarcibile dell’evento. Sul piano pratico, una domanda ben formulata deve separare con precisione: fatto imputato, diritto leso, lesione verificatasi, conseguenze economiche, conseguenze personali e prove disponibili per ciascuna voce.

Il risarcimento può comprendere sia il danno patrimoniale — perdita subita, lucro cessante, spese necessarie e costi conseguenti all’illecito — sia il danno non patrimoniale, quando ne ricorrano i presupposti. In questa seconda area devono essere valutati unitariamente, senza sovrapposizioni, il danno biologico, la sofferenza morale interiore e il pregiudizio dinamico-relazionale; per ottenere una personalizzazione della liquidazione sono necessarie allegazioni specifiche, non formule generiche.

Nelle omissioni, la responsabilità sorge solo quando il convenuto fosse titolare di un obbligo giuridico di agire e di impedire l’evento: ciò è rilevante, ad esempio, per enti pubblici cui la legge attribuisca compiti di controllo. Analogamente, quando il fatto dannoso è riconducibile anche alla condotta della vittima, il risarcimento può essere ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.c.; non ogni condizione personale o naturale del danneggiato consente però una riduzione del danno.


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