Art. 2048 cc - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 14 marzo 2008, n. 7050 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19450 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9542 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18804 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre 2009, n. 20743 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 marzo 2010, n. 6325.


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