Art. 2050 cc - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Committente responsabile anche in assenza di qualsiasi ingerenza sull'attività della stessa impresa appaltatrice
Il committente, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad un'impresa appaltatrice che operi all'interno della propria azienda o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto all'adempimento degli specifici obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Qualora non osservi tali obblighi, può essere ritenuto responsabile per un infortunio occorso ai dipendenti dell'appaltatore, anche in assenza di qualsiasi ingerenza sull'attività della stessa impresa appaltatrice.
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/09/2025, n. 25113
Attività pericolosa e risarcimento del danno provocato dal fumo di sigaretta
In tema di responsabilità civile da danno da fumo attivo, la produzione e commercializzazione di sigarette integra un’attività pericolosa ex art. 2050 c.c.; ne consegue che il produttore è tenuto a provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, anche sul piano informativo. La condotta del fumatore non interrompe il nesso causale se non quando rivesta carattere eccezionale, imprevedibile e autonomo, circostanza che non ricorre ove il consumo sia determinato dall’assuefazione alla nicotina e dall’originaria mancanza di adeguata informazione circa il rischio specifico di cancerogenicità, conoscenza che si è consolidata solo in epoca successiva. Ai fini del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., occorre che il danneggiato sia stato consapevole del rischio specifico e abbia nondimeno scelto di esporsi ad esso, circostanza da accertare in concreto.
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 29 aprile 2025, 21464
Spostamento balle di fieno: attività pericolosa risarcibile ex art. 2050 cc
La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 cod. civ. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 10/06/2025, n. 15465