Art. 206 cc - Azioni concesse ai creditori del marito

I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.




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