La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza. Se, avvenuta, la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed è rimasto infruttuoso l’esperimento di conciliazione previsto nell’art. 412 del codice civile, può essere adita la magistratura del lavoro per la formazione di nuove condizioni di lavoro.” Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con D.L.vo Lgt 23 novembre 1944, n. 369.