Art. 2080 cc - Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.” Il presente articolo è da ritenersi abrogato implicitamente per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con D.L.vo Lgt 23 novembre 1944, n. 369




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