Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la riconsegna della dote. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.