I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali (1), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. (1) “e le norme corporative” Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.