La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata, (1) con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di (1) accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice. (1) Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. (1) “nella misura determinata dalle norme corporative”, “di norme corporative o” e “tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali” sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal D.L.vo Lgt 23 novembre 1944, n. 369.