Art. 2101 cc - Tariffe di cottimo

Le norme (1) possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. (2) L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato. (1) L’espressione: “corporative” è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. (2) “In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative.” Tale periodo è sa ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.