Art. 2104 cc - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 26 maggio 2008, n. 13530 - Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 12 gennaio 2009, n. 394 - Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 16 febbraio 2009, n. 3710 - Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 luglio 2009, n. 16196 - Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21795.