L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione. (1) (1) “e in conformità delle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 8 giugno 2009, n. 13167 - Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21795.