Art. 2110 cc - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (1), dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (1), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio. (1) “o le norme corporative” “dalle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 10 gennaio 2008, n. 278.


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