Art. 2115 cc - Contribuzioni

Salvo diverse disposizioni della legge (1) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza. (1) “o delle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.