Art. 2118 cc - Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (1), dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. (1) “dalle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 1 febbraio 2007, n. 2233 - Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 14 ottobre 2009, n. 21795.