I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati (1), dagli usi. (1) “dalle norme corporative e, in mancanza”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.