Art. 2143 cc - Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, (1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati (1), dalla convenzione o dagli usi. (1)“salvo diverse disposizioni delle norme corporative” “dalle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.




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