Art. 2146 cc - Conferimento delle scorte

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (1), della convenzione o degli usi. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti. (1) “delle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto
x
 
 
Double-click
 
Select to translate
 
 
Double-click
 
Select to translate

Consulenza Legale online

Richiedi un Parere Legale

Servizio a pagamento
Immediato e Riservato