Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione (1), della convenzione o degli usi. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti. (1) “delle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.