Art. 2151 cc - Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente (1), la convenzione o gli usi. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili. (1) “le norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.




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