Salvo diverse disposizioni (1), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro di cui egli e la famiglia colonica si servono. (1) “delle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.