Art. 2163 cc - Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni (1), della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna; 2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna; 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso. (1) “delle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.




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