Art. 2164 cc - Nozione

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita (1) dalla convenzione o dagli usi. (1) “dalle norme corporative”. Tale espressione è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 giugno 1943, n. 721




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