Art. 2172 cc - Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato (1) dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno. (1) “dalle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.




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