Art. 2178 cc - Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite (1), dalla convenzione o dagli usi. È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno. (1) “dalle norme corporative”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.




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