Art. 2230 cc - Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Cassazione n. 1792/17: Consulenza legale: se invii una mail a un avvocato devi pagarlo
L’email è una valida prova che dimostra il conferimento dell’incarico all’avvocato perché l’opera professionale si presume a titolo oneroso e non gratuito.
Leggi altri articoli in: Titolo III - Del lavoro autonomo (artt. 2222-2238)