Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 1 aprile 2008, n. 8445 - Cassazione Civile, sez. II, sentenza 11 giugno 2008, n. 15530.