Art. 2233 cc - Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, (1). In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali (2). (1) “sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”. Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. (2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 2 bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248.




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