Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18 aprile 2007, n. 9238 - Tribunale di Bari, sez. III civile, sentenza 17 aprile 2008, n. 978 - Cassazione Civile, sez. III, sentenza 2 settembre 2009, n. 19092.