La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla. Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.