La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. (…) (1) (1) “I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe”. Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.