Art. 2327 cc - Ammontare minimo del capitale

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 20, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.




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