Art. 2329 cc - Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti; (1) 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. (1) Numero così modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo 4 agosto 2008, n. 142.




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