Art. 238 cc - Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita.

Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. (2) (………..) (3) (1)Rubrica così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2)Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3)Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.