Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395. La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma (2). (1) Rubrica modificata dall’art. 37, comma 15, lett. a) del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. (2) Comma così sostituito dall’art. 15, lett. b) D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.