Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti (1) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. (1) Le parole: “del controllo contabile” sono state così sostituite dalle attuali dall’art. 37, comma 9, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.