I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico. Articolo abrogato dall’art. 37, comma 9, del D.L.vo 27 gennaio 2010, n.39.