Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; (2) 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; (3) 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. (1) (1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. (2) Numero modificato dall'art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016. (3) Numero inserito dall'art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016.