Art. 2427 bis cc - Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Nella nota integrativa sono indicati: 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: a) il loro fair value; b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio. (4) 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture: a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività; b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. (5) 3. Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. (5) 4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile. (5) 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6 bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea. (2) (3) Articolo inserito dall'art. 1 D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394. (2) Comma abrogato dall'art. 1 D. Lgs. 03 novembre 2008, n. 173. (3) Rubrica modificata dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016. (4) Numero modificato dall'art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016. (5) Comma abrogato dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016.




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