Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (2) con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (5). Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma (3). Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, (4) durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2007, n. 32 e successivamente dal D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. (2) Le parole: “e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti” sono state così inserite dall’art. 37, comma 17 lett. a), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39 (3) Il periodo: “Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter.” è stato soppresso dall’art. 37, comma 17 lett. b) del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. (4) Le parole: “del controllo contabile” sono state così sostituite dall’art. 37, comma 17 lett. c) del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. (5) L'art. 1, comma 7, lett. b) del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 nel modificare l'art. 154-ter, comma 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto che "In deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1".