Art. 2435 bis cc - Bilancio in forma abbreviata

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; (3) 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; (4) 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario. (6) Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3; voci B9(c), B9(d), B9(e); voci B10(a), B10(b), B10(c); voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d) (7). Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. (8) Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1). (2) Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonchè con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione. (5) Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. (9) Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. (1) Articolo modificato dall’art. 1, D. Lgs 17 gennaio 2003, n. 6, con decorrenza dal 01 gennaio 2004. (2) Comma modificato dall'art. 2, D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e successivamente modificato dall’art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016. (3) (4) Numero modificato dall'art. 1, D. Lgs. 03 novembre 2008, n. 173. (5) Comma inserito dall'art. 1, D. Lgs. 03 novembre 2008, n. 173 e successivamente modificato dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016. (6) (7) Comma modificato dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016. (8) Comma abrogato dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01 gennaio 2016. (9) Comma inserito dall'art. 6, D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 con applicazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016.




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