Art. 2472 cc - Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (1), per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. (1) Le parole: “nel libro dei soci” sono state sostituite dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto