Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso e' presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 (3). Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata (1) presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato (2). La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. (1) Le parole: “devono essere depositati” sono state così sostituite dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185. (2) Le parole: “e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali”. Sono state soppresse dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. (3) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che ha disposto che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.