Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere: (…) (1) 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell'articolo 2477. (2) I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma (3) devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto (4) a cura dei sindaci. (5) I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (1) ”1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;” Questo comma è stato abrogato dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2. (2) Le parole: “ o del revisore nominati” sono state così sostituite dal D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. (3) Le parole: “i primi tre libri” sono state così sostituite dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 (4) Le parole “e il quarto” sono state così sostituite dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 (5) Le parole: “o del revisore” sono state soppresse dal D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.