Art. 249 cc - Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità.

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245. (1)Articolo così sostituito dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.