Art. 2501 septies cc - Deposito di atti

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, (1) durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, (2) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale; (3) 3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. (4) I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa. (5) (1) Le parole: "ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse," sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123. (2) Le parole: ", ove redatte," sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123. (3) Numero modificato dal D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. (4) Il numero che così recitava: "le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater." è stato sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123. (5) Questo comma è stato così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123.