Art. 2505 quater cc - Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; (1) i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà. (1) Le parole: “le disposizioni dell'articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione;” sono state soppresse dal D.L.vo 13 ottobre 2009, n. 147.




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