Art. 2515 cc - Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. (1) Il comma: “Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.” È stato abrogato dall’art. 10, comma 5, della L. 23 luglio 2009, n. 99.




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